IL TRIBUNALE
    All'udienza  di  discussione  dell'8  maggio  1991  nella causa n.
 164/1991 del ruolo generale tra l'Istituto nazionale della previdenza
 sociale (I.N.P.S.), appellante, contro Fontanelli Ines  appellata  ha
 pronunciato la seguente ordinanza dandone lettura.
    Il pretore di Firenze, decidendo su ricorso proposto da Fontanelli
 Ines,  titolare  di  due  pensioni, entrambe integrate al minimo, con
 sentenza 7 dicembre-22 dicembre 1990 condannava l'Istituto  nazionale
 della   previdenza   sociale  a  corrisponderle  la  pensione  stessa
 integrata al 30 settembre 1983.
    L'I.N.P.S.  impugnava  la  decisione  sostenendo  cha   la   nuova
 normativa esclude il diritto alla "cristallizzazione", nel caso della
 integrazione al minimo di due pensioni.
    La soluzione del contrasto interpretativo influisce, all'evidenza,
 sulla presente contesa.
    La  ricordata legge n. 638/1983 riconosce, come del resto tutta la
 normativa precedente, il diritto alla integrazione al minimo per  una
 sola  pensione,  e,  nel  caso  di  cessazione  di  tale  diritto per
 superamento del limite di  reddito,  al  settimo  comma  dell'art.  6
 prevede  la conservazione dell'importo fino al suo riassorbimento per
 effetto della perequazione automatica, di cui al comma  quinto  dello
 stesso articolo.
    La  disposizione  e'  dettata  per l'unico caso di integrazione al
 minimo previsto dalla stessa legge,  e  non  per  quello  di  duplice
 integrazione,  non contemplata dal legislatore, e venuta ad esistenza
 soltanto con la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale.
    Il giudice di legittimita' si e' pronunciato con le  sentenze  nn.
 5720/1989  e  3749/1990  affermando,  con la prima, che "l'art. 6 del
 d.-l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n.  683
 del  1983 ha dettato un generale regime di integrazione al minimo per
 l'ipotesi del cumulo di piu' pensioni, sicche' risulta  legittima  la
 soppressione  del  diritto  all'integrazione al minimo per il periodo
 successivo all'entrata in vigore della normativa indicata (1º ottobre
 1983); e', tuttavia, fatta salva la corresponsione dell'integrazione,
 nella misura pagata al 30 settembre 1983, fino al suo  riassorbimento
 conseguente  alla  rivalutazione  automatica  della pensione-base, in
 conformita' di quanto dispone il settimo comma dell'art. 6 del  d.-l.
 n. 463/1983", e dettando, con la seconda, il seguente principio.
    "Dopo  il  1º  ottobre 1983 il diritto alla doppia integrazione al
 minimo delle pensioni aventi  decorrenza  anteriore  cessa  solo  per
 effetto del superamento del limite reddituale".
    Le  motivazioni  poste  a  base delle due sentenze non sembrano, a
 giudizio di  questo  tribunale,  persuasive,  e  tali,  comunque,  da
 costituire "diritto vivente".
    Con la prima decisione la suprema Corte ritiene di rinvenire nella
 stessa    legge    n.    683/1983    il    principio   della   doppia
 "cristallizzazione", principio che il legislatore ha dettato, come si
 e' detto, per l'unico caso di integrazione che  ha  inteso  regolare,
 non essendosi mai posto nel corso dell'iter formativo della legge, il
 problema  di  una integrazione plurima. Neppure la lettura coordinata
 delle norme inducono in tale conclusione, poiche' si ripete il  tutto
 ruota intorno a un'unica integrazione.
    Ne'  la  disposizione  del  comma  settimo  dell'art 6, ove non si
 potesse riferire alla ipotesi  della  duplice  integrazione,  sarebbe
 "inutiliter  data",  perche' trova il suo chiaro punto di riferimento
 nel caso di perdita del diritto alla  integrazione  per  effetto  del
 superamento del limite di reddito.
    Con  la  sentenza  5  maggio  1990, n. 37497 i giudici del diritto
 vanno addirittura al di la' della "cristallizzazione", affermando  il
 diritto  alla  doppia  integrazione  al  minimo  anche per il periodo
 successivo al 1º ottobre 1983,  il  che  sembra  potersi  sicuramente
 escludere contenendo la nuova legge esplicito riferimento ad una sola
 ipotesi di integrazione.
    In  un  tale contesto il tribunale non ritiene di poter accogliere
 la domanda  proposta  da  Fontanelli  Ines,  intesa  ad  ottenere  il
 riconoscimento  del  proprio  diritto  alla  "cristallizzazione"  del
 trattamento pensionistico in godimento al 30 settembre 1983, data  di
 cessazione del diritto alla seconda integrazione al minimo.
    Cio'  comporta, pero', questione, non manifestamente infondata, di
 legittimita' costituzionale della nuova normativa, specie  del  comma
 settimo   dell'art.   6   del  d.-l.  n.  463/1987,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge n. 638/1983, in relazione agli artt.  3  e
 38 della Costituzione.
    Non  si  vede, infatti, la ragione della diversita' di trattamento
 tra titolari di una sola pensione integrata al minimo e  titolari  di
 due  pensioni,  pur esse integrate al minimo, ove si consideri che la
 ratio che ha indotto il legislatore a sancire con  il  settimo  comma
 dell'art.  6, il diritto alla c.d. cristallizzazione, con riferimento
 ad una sola integrazione, dovrebbe essere comune ad entrambi i casi.
    Essendo noto che i  trattamenti  pensionistici  sono  destinati  a
 soddisfare  primarie  esigenze  della  vita quotidiana dei titolari e
 delle loro famiglie, il legislatore ha inteso  evitare  un  brusco  e
 drastico   ridimensionamento  del  reddito  del  pensionato,  con  le
 immancabili  gravi  conseguenze  sul  tenore  di  vita  suo  e  della
 famiglia.
    E  del resto e' lo stesso giudice delle leggi che, con la sentenza
 n.  822/1988,  nell'escludere  che  il  potere  del  legislatore   di
 modificare  l'ordinamento  delle  pensioni possa essere assolutamente
 discrezionale, afferma che non e' consentita "una modifica  normativa
 che,  intervenendo  in  una  fase  avanzata  del rapporto di lavoro o
 addirittura quando sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiori in
 misura notevole e in maniera definitiva il trattamento  pensionistico
 gia'  attribuito  dalla  normativa precedente con grave irrimediabile
 sacrificio delle legittime aspettative nutrite dal lavoratore per  il
 tempo successivo alla cessazione del rapporto".